Verbale d’accordo
Aziende con più di 15 dipendenti
2.1 Individuazione della rappresentanza.
Il rappresentante per la sicurezza è individuato, di norma, tra i componenti le rappresentanze sindacali aziendali, laddove costituite.
In caso di assenza di rappresentanze sindacali aziendali, o in presenza di un numero di rappresentanti inferiore al numero previsto, per la individuazione del rappresentante per la sicurezza si procede su base elettiva tra i lavoratori occupati nell’Azienda su istanza degli stessi, ovvero su iniziativa delle Organizzazioni sindacali che hanno negoziato il presente accordo.
In caso di costituzione delle rappresentanze aziendali successiva alla elezione del rappresentante per la sicurezza, questi rimane comunque in carica ed esercita le sue funzioni fino alla scadenza del mandato.
2.2 Procedure per l’individuazione del rappresentante per la sicurezza.
Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori con votazione a scrutinio segreto.
Fatto salvo quanto previsto in materia dal secondo comma del punto 2.1, le rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti in Azienda, indicano come candidati uno o più dei loro componenti, che vanno inseriti in una o più liste separate presentate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova.
Ogni lavoratore può esprimere un numero di preferenze pari a due terzi del numero dei rappresentanti da eleggere, con un minimo di una preferenza.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
Prima dell’elezione, tra i lavoratori in servizio, vengono designati due scrutatori e il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvede a redigere il verbale della elezione.
Copia del verbale va consegnata dal segretario del seggio alla direzione aziendale e da questa tempestivamente inviata all’Organismo Paritetico Locale, che provvede ad iscrivere il nominativo in un’apposita lista.
L’esito della votazione viene comunicato a tutti i lavoratori a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Scaduto tale periodo, essa mantiene comunque le sue prerogative, in via transitoria, fino all’entrata in carica della nuova rappresentanza e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimane in carica fino a nuove elezioni per la sostituzione dello stesso e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni. In tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.
2.3 Modalità di elezione del rappresentante per la sicurezza.
In presenza di rappresentanze sindacali aziendali, la maggioranza delle stesse indice le elezioni e ne concorda con il datore di lavoro le modalità di espletamento.
In assenza di rappresentanze sindacali aziendali, le modalità di elezione sono quelle previste al punto 2.2. Le elezioni sono indette dalle Organizzazioni sindacali locali, che hanno negoziato il presente accordo, che concordano con il datore di lavoro le modalità di espletamento (date, orari, ecc.).
Le elezioni devono aver luogo, durante l’orario di lavoro, senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da non pregiudicare il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
2.4 Revoca del rappresentante per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza viene revocato qualora ciò sia richiesto da un numero pari o superiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto. In questa ipotesi, verranno indette elezioni con le modalità sopra previste per sostituire il rappresentante dei lavoratori revocato.
2.5 Permessi retribuiti.
Per il tempo necessario allo svolgimento dell’attività propria della rappresentanza per la sicurezza, ogni componente ha a disposizione un massimo di:
30 ore annue nelle Aziende da 16 a 30 dipendenti;
40 ore annue nelle Aziende oltre 30 dipendenti.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l), dell’art. 19 D. Lgs. 626/1994 non viene utilizzato il predetto monte ore.
Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo da contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.