Verbale d’accordo
Aziende fino a 15 dipendenti.
3.1 Individuazione della rappresentanza
Il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno secondo le modalità di cui al punto 3.2.
Per la individuazione del rappresentante per la sicurezza si procede su base elettiva tra i lavoratori occupati nell’Azienda su istanza degli stessi, ovvero su iniziativa delle Organizzazioni sindacali che hanno negoziato il presente accordo.
3.2 Elezione diretta del rappresentante aziendale per la sicurezza.
L’elezione, indetta dai lavoratori, si svolge a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
Prima dell’elezione i lavoratori in servizio nominano al loro interno due scrutatori e il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvede a redigere il verbale dell’elezione.
Copia del verbale va consegnata dal segretario del seggio alla direzione aziendale e da questa tempestivamente inviata all’Organismo Paritetico Locale che provvede ad iscrivere il nominativo in un’apposita lista.
L’esito della votazione va comunicato a tutti i lavoratori, a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il rappresentante per la sicurezza dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Scaduto tale periodo, lo stesso mantiene comunque le sue prerogative, in via transitoria, fino all’entrata in carica del nuovo rappresentante e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
Ai fini delle disposizioni di cui sopra, in mancanza di rappresentanze sindacali aziendali, il personale può farsi assistere dalle Organizzazioni sindacali locali.
3.3 Revoca del rappresentante per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza viene revocato qualora ciò sia richiesto da un numero pari o superiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto. In questa ipotesi, verranno indette elezioni con le modalità sopra previste per sostituire il rappresentante dei lavoratori revocato.
3.4 Permessi retribuiti
Per il tempo necessario allo svolgimento della attività propria di rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, il rappresentante eletto dai lavoratori ha a disposizione:
12 ore annue in Azienda fino a 5 dipendenti;
16 ore annue in Azienda da 6 a 10 dipendenti;
24 ore annue in Azienda da 11 a 15 dipendenti.
Per l’espletamento degli adempimenti previsto dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art. 19 D. Lgs. 626/1994 non viene utilizzato il predetto monte ore.
Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo da contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.