Verbale d’accordo
Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del D. Lgs. 626/1994 il numero di rappresentanti per la sicurezza è così individuato:
un rappresentante nelle Aziende sino a 200 dipendenti;
tre rappresentanti nelle Aziende da 201 a 1000 dipendenti;
sei rappresentanti in tutte le altre Aziende.
Il rappresentante per la sicurezza, in conformità alla previsione di cui all’art. 19, 4° comma, del D. Lgs. 626/1994, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele della legge per le rappresentanze sindacali.