Allegato G – CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Verbale d’accordo – Punto 1

Verbale d’accordo

Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del D. Lgs. 626/1994 il numero di rappresentanti per la sicurezza è così individuato:

un rappresentante nelle Aziende sino a 200 dipendenti;
tre rappresentanti nelle Aziende da 201 a 1000 dipendenti;
sei rappresentanti in tutte le altre Aziende.

Il rappresentante per la sicurezza, in conformità alla previsione di cui all’art. 19, 4° comma, del D. Lgs. 626/1994, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele della legge per le rappresentanze sindacali.

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