Articolo 4 – Assegni e indennita’

Articolo 4

RESPONSABILE DEL PIANO DI CONTINUITÀ OPERATIVA
Al lavoratore cui venga conferito l’incarico di responsabile del Piano di Continuità Operativa predisposto ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza, va riconosciuta una indennità mensile in misura pari a € 100,00, a decorrere dal 1° gennaio 2008, da corrispondere per dodici mensilità annuali. Venendo meno il relativo incarico, cessa il diritto all’indennità mensile di funzione.

PREPOSTO A SUCCURSALE
L’assegno di preposto a succursale di cui all’art. 47 del C.C.N.L., a decorrere dal 1° gennaio 2008, viene aumentato nelle seguenti misure:
succursali fino a 3 addetti: aumento pari al 50% della voce tabellare;
succursali con 4 o più addetti: aumento pari al 60% della voce tabellare.

Nelle Banche che, alla data di sottoscrizione del presente contratto, riconoscono ai preposti a succursale un assegno o indennità di funzione in misura maggiorata rispetto a quella prevista dal C.C.N.L., la disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’assegno o indennità di funzione in concreto corrisposto da tali Banche va maggiorato del 10% rispetto all’ammontare già riconosciuto. In ogni caso, il nuovo trattamento non potrà essere inferiore a quello previsto dal comma precedente.

COLLABORATORE DIRETTO DEL PREPOSTO A SUCCURSALE
Le Aziende, presso le succursali con quattro o più addetti, entro il termine di sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, devono prevedere l’istituzione del ruolo di collaboratore diretto del preposto a succursale e provvedere alla sua nomina.

Al suddetto collaboratore, inquadrato nella terza area professionale o nella categoria dei quadri direttivi, compete una indennità mensile di funzione nella misura pari al 40% dell’assegno mensile di funzione spettante al preposto a succursale. L’indennità, che assorbe fino a concorrenza quella che sia in concreto già erogata a tale titolo, è da corrispondere per dodici mensilità annuali; per i collaboratori già nominati alla data di sottoscrizione del presente contratto, l’indennità, come sopra determinata, sarà erogata con decorrenza 1° gennaio 2008.

Venendo meno l’incarico di collaboratore diretto del preposto a succursale, cessa il diritto all’indennità mensile di funzione.

L’indennità mensile di funzione non va corrisposta per le giornate intere in cui il collaboratore sostituisca il preposto assente per ferie, malattia, permessi, ecc., in quanto per tali giornate va erogata l’indennità di sostituzione.

CASSIERE
L’indennità di rischio, prevista dalla tabella A allegata al C.C.N.L., va corrisposta ai cassieri che svolgono la mansione in via saltuaria nelle seguenti misure:

– da 1 a 10 giorni di adibizione anche non consecutivi nel mese: 2/3;

– oltre i 10 giorni di adibizione anche non consecutivi nel mese: 3/3.

In caso di adibizione alla cassa per periodi inferiori alle 5 ore giornaliere, l’indennità di rischio va comunque commisurata all’adibizione per 5 ore.

Le maggiorazioni dell’indennità di rischio di cui all’art. 49 secondo comma, del C.C.N.L. vanno liquidate come previsto dallo stesso C.C.N.L. per quote giornaliere.

L’indennità di rischio e le relative maggiorazioni verranno corrisposte sulla base degli importi elencati nell’Allegato B) al presente contratto.

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