Articolo 5 – Ticket pasto

Articolo 5

Il ticket pasto va erogato per ciascun giorno di presenza al lavoro. La misura giornaliera sarà pari ad Euro 7,00 a partire da gennaio 2008; sarà pari a Euro 7,30 a partire da gennaio 2009.

Detti ticket vanno distribuiti mensilmente con validità mensile e vanno intestati ai singoli dipendenti; su di essi i medesimi dipendenti sono tenuti ad annotare la data di effettiva utilizzazione e ad apporre la propria firma per conferma.

Il ticket pasto va riconosciuto:

– per ciascuna giornata di presenza in servizio, comprese eventuali giornate di lavoro straordinario coincidenti con sabato, domenica o altri giorni festivi ed escluse le giornate di missione fuori sede che danno diritto, ai sensi del C.C.N.L., al rimborso delle spese a pie’ di lista per il pranzo ovvero alla diaria;

– per ciascuna giornata di permesso sindacale a qualsiasi titolo richiesto o di permesso per incarico pubblico, con esclusione dell’aspettativa non retribuita;

– per ciascun turno continuativo;

– per la giornata di permesso per donazione di sangue.

I ticket pasto sono riservati personalmente agli intestatari e possono essere utilizzati soltanto come sopra ordinato. Pertanto essi non sono cumulabili, nè cedibili, nè commerciabili, nè convertibili in denaro o merce sostitutiva.

Il trattamento di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, eventuali analoghi trattamenti aziendali in vigore.

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