Articolo 66 – Trattamento di fine rapporto e modalità di pagamento

Articolo 66

1. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’agente è tenuto a corrispondere al lavoratore un trattamento di fine rapporto secondo le norme contenute nella Legge 29 maggio 1982, n. 297.

2. Il pagamento del T.F.R., di cui al comma precedente, dovrà aver luogo nei tempi tecnici necessari, e comunque entro un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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