Articolo 65 – Preavviso

Articolo 65

1. In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato, escluso il caso di giusta causa, dovranno essere osservati i seguenti termini di preavviso:
a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno compiuto un anno di servizio: 2 mesi;
b) per i lavoratori che, avendo compiuto un anno di servizio non hanno compiuto il quinto: 3 mesi;
c) per i lavoratori oltre il quinto anno di servizio: 4 mesi;
d) in caso di dimissioni da parte del lavoratore: 1 mese.

2. Il termine di preavviso decorre dalla ricezione della lettera di licenziamento, e comunque dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

3. Durante il compimento del periodo di preavviso per licenziamento, l’agente concederà al lavoratore dei congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione.

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso di cui sopra deve corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, calcolata secondo i criteri di legge.

5. È tuttavia in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

6. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà considerato agli effetti del computo dell’anzianità.

7. E’ fatto divieto di sostituire tutto o parte del preavviso con giornate di ferie.

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