Articolo 32 – Composizione e modalità di corresponsione della retribuzione

Articolo 32

1. La retribuzione mensile è costituita dallo stipendio iniziale tabellare, dagli scatti periodici di anzianità, dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito nonché da tutte le altre voci di carattere continuativo e di ammontare determinato ricorrenti mensilmente.

2. I valori dello stipendio iniziale tabellare sono indicati nelle tabelle allegate in calce al presente testo contrattuale, di cui costituiscono parte integrante.

3. La retribuzione sarà corrisposta l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese.

4. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli in atto per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.

5. La prestazione sostitutiva della mensa (art. 29) e l’indennità forfettaria di missione (art. 58) non hanno valore retributivo: esse quindi non entrano a far parte del calcolo per il TFR, non sono soggette a scatti di anzianità, non entrano nel calcolo delle indennità sostitutive di ferie e/o festività, non entrano a far parte del valore retributivo della 14ª e della 13ª mensilità e vengono godute, ricorrendone le relative condizioni, solo per i giorni lavorativi di effettiva presenza.

6. Il pagamento della retribuzione avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario/postale.

7. Tredicesima mensilità
a) Entro il 15 dicembre di ciascun anno le aziende corrisponderanno al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di cui al primo comma del presente articolo, con esclusione del rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum e degli assegni familiari,
b) In caso di prestazione lavorativa ridotta, dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti tanti dodicesimi quanti sono i periodi in cui non sia dovuta al lavoratore la retribuzione per una delle cause previste dalla legge o dal presente contratto.

8. Quattordicesima mensilità
a) Entro il 15 giugno di ciascun anno, le aziende corrisponderanno al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di cui al presente art. 32, con esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum e degli assegni familiari.
b) In caso di prestazione lavorativa ridotta, dall’ammontare della quattordicesima mensilità, rispetto all’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre), saranno detratti tanti dodicesimi quanti sono i periodi in cui non sia dovuta al lavoratore la retribuzione per una delle cause previste dalla legge o dal presente contratto.
c) Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della quattordicesima mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme riguardanti la tredicesima mensilità,

9. La corresponsione delle mensilità aggiuntive di cui ai precedenti commi 7 e 8 avverrà nell’anno civile di competenza (1° gennaio – 31 dicembre).

Nota a verbale:
Le parti si danno reciprocamente atto che nel corso delle trattative intervenute per la stipulazione dei precedenti CCNL e di quello sottoscritto in data odierna la retribuzione è stata concordemente determinata su base annua e che la suddivisione in 14 mensilità della retribuzione annua incide esclusivamente sulle modalità di pagamento.

Torna su