Articolo 31 – Festività

Articolo 31

1. Sono considerate festività, oltre le domeniche, i seguenti giorni:

Capodanno (1° gennaio);
Epifania del Signore (6 gennaio);
Giorno dell’angelo (lunedì dopo Pasqua);
Anniversario della Liberazione (25 aprile);
Festa del lavoro (1° maggio);
Festa della Repubblica (2 giugno);
Assunzione di M.V. (15 agosto);
Giorno successivo all’Assunzione (16 agosto);
Ognissanti (1° novembre);
Immacolata Concezione (8 dicembre);
Natale (25 dicembre);
S. Stefano (26 dicembre);
Giorno del Santo Patrono della città.

2. Sono considerati semifestivi i seguenti giorni:
Venerdì Santo;
Vigilia dell’Assunzione di M.V. (14 agosto);
Commemorazione dei defunti (2 novembre);
Vigilia di Natale (24 dicembre);
Ultimo giorno dell’anno (31 dicembre).

3. Nelle giornate semifestive, fermo restando l’orario stabilito, il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano e avrà termine alle ore 12. Nel caso di orari di lavoro distribuiti in modo non omogeneo fra turno di mattina e pomeridiano, il lavoratore avrà diritto di prestare solo metà del proprio orario contrattuale giornaliero, effettuando i necessari conguagli nell’ambito della settimana (ad es.:lavoratore con orario di solo 4 ore la mattina: la prestazione lavorativa sarà limitata a 2 ore; lavoratore con orario di solo 4 ore il pomeriggio: la prestazione lavorativa di 2 ore non avrà luogo nel giorno in questione ma ridistribuita in altro giorno della settimana, da concordare).

4. Le seguenti festività soppresse con la Legge n. 54 del 5 marzo 1977 e successive modifiche: San Giuseppe, l’Ascensione, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo vengono invece regolate nel seguente modo: 4 giornate di riposo o pagamento delle stesse su libera scelta del dipendente che per i giorni ex festivi abbia percepito la retribuzione spettante. Le 4 giornate di riposo compensativo possono essere frazionate e fruite a periodi non inferiori ad 1 ora.

5. La festività del 4 novembre non dà luogo al riposo compensativo ma è da retribuire.

6. Nel fissare le giornate di riposo compensativo sarà tenuto conto da parte dell’agente delle richieste del lavoratore compatibilmente con le esigenze di servizio.

7. Nel caso di pagamento dei giorni ex festivi si divide la retribuzione annuale per 250 per ogni giornata.

8. Le festività elencate nel presente articolo se cadenti di domenica vengono retribuite con il conteggio sopra indicato, se cadenti di sabato non danno luogo a retribuzione mensile aggiuntiva, né ad ulteriori giornate di ferie sostitutive, fatte salve le condizioni di miglior favore presenti nelle agenzie.

Nota A Verbale
In sostituzione della festività del Santo Patrono della città sono considerati giorni festivi i seguenti:
per il comune di Venezia il 21 novembre;
per il comune di Roma il 29 giugno;
per il comune di Prato il 8 settembre.
Per la sola piazza di Roma il giorno 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, resta festivo in quanto S. Patrono della città.

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