Articolo 23 – Festivita’

Articolo 23

Nel caso di coincidenza di una festività nazionale o infrasettimanale con il giorno di sabato o di lunedì, a seconda che l’orario di lavoro settimanale sia distribuito da lunedì a venerdì o da martedì a sabato, al personale va corrisposta una somma equivalente alla retribuzione ordinaria giornaliera.

Tale disposizione si applica solo ai dipendenti già in forza alla data del 10/07/2003.

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