Articolo 22 – Gestione del c.c.n.l. di categoria

Articolo 22

Ai fini di una gestione uniforme dei rapporti di lavoro, viene convenuto di adottare i seguenti criteri:

a) -Pari opportunità

Le disposizioni di cui alla legge 125/1991 saranno attuate dalle Aziende anche con l’adozione di misure e interventi (c.d. azioni positive) aventi lo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro.

La Commissione paritetica di cui all’art. 18 del C.C.N.L. va riunita almeno una volta all’anno al fine di individuare le suddette misure ed interventi. Alla Commissione paritetica potranno partecipare fino a due membri per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.

b) -Azioni di conciliazione tempi di vita e di lavoro

In relazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge 8/03/2000, n. 53, le parti si impegnano a verificare la possibilità di predisporre, nell’ambito della singola banca, progetti articolati finalizzati alla promozione ed incentivazione di azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, per l’attuazione dei quali è possibile per le banche ottenere specifici contributi nell’ambito del Fondo delle politiche della famiglia ex art. 19 della legge 4/08/2006, n. 248.

c) -Tutela della dignità della persona
Le parti riconoscono che la tutela della dignità delle persone è fondamentale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro e, quindi, che è necessario prevenire e contrastare l’insorgere di azioni lesive della dignità e l’instaurarsi di fenomeni di prevaricazione e di molestia.

Considerata la rilevanza, a tutti i livelli, delle conseguenze del mobbing, nelle more dell’emanazione dei provvedimenti di legge in materia, le parti concordano di effettuare azioni mirate, a livello aziendale, idonee a rimuovere eventuali condizioni di disagio e a garantire la piena tutela della dignità della persona.

d) -Riunioni periodiche

Le riunioni di cui all’art. 17 del C.C.N.L. saranno tenute nel mese di ottobre di ciascun anno.

e) -Coperture assicurative

Le Aziende consegneranno a tutti i dipendenti copia delle polizze a garanzia di tutte le coperture assicurative stipulate a favore del personale medesimo.

f) -Ruolo del personale
Con riferimento alla previsione di cui all’art. 37, comma secondo, del C.C.N.L., le Aziende sono impegnate a darvi puntuale applicazione. Gli ordinamenti degli uffici e le relative procedure di lavoro vanno comunicati per iscritto al personale e illustrati in apposite riunioni da tenersi durante l’orario di lavoro, anche in occasione di successive variazioni.

g) -Sistemi incentivanti
Con riferimento alla previsione di cui all’art. 50 del C.C.N.L., in materia di sistemi incentivanti per obiettivi, le Banche provvederanno ad informare preventivamente il personale e le Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in mancanza, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto circa i criteri di attribuzione, i tempi di corresponsione e gli obiettivi da raggiungere.

I criteri di distribuzione e le modalità complessivamente adottate saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro con i dipendenti e con le Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in mancanza, con le Organizzazioni Sindacali firmatarie.

h) -Previdenza complementare
Con riguardo alle clausole di ammissione al Fondo Pensione Nazionale per il personale delle BCC/CRA, le parti si impegnano affinché a livello nazionale venga in breve tempo definito l’effettivo ingresso dei lavoratori assunti con contratto non a tempo indeterminato.

Dal 1° gennaio 2008, va riconosciuto ai lavoratori in contratto di apprendistato e in contratto di inserimento un contributo aggiuntivo a carico azienda, da destinare alla previdenza complementare. La misura di tale contributo aggiuntivo è pari all’1% della retribuzione utile ai fini del T.F.R..

Il suddetto contributo va riconosciuto finchè ai lavoratori suddetti non venga corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. per il livello di inquadramento finale stabilito all’atto dell’assunzione (di norma, il 1° livello della 3^ area professionale).

Fino a quando il Fondo Pensione Nazionale per il personale delle BCC/CRA non autorizzerà il versamento del suddetto contributo aggiuntivo, le aziende provvederanno ad accantonare, di mese in mese, l’ammontare del contributo medesimo.

i) -Assistenza sanitaria integrativa – Polizza assicurativa contro il rischio di morte da malattia

Posto che l’assistenza sanitaria integrativa va garantita dalla Cassa Mutua Nazionale, alla luce della evoluzione del mercato del lavoro, le parti si impegnano ad attivarsi nei confronti della Cassa Mutua Nazionale affinché vengano individuate idonee soluzioni per i lavoratori che attualmente non sono iscrivibili alla stessa.

Le parti si impegnano ad attivarsi nei confronti della Cassa Mutua Nazionale, nell’ambito della ripartizione delle risorse a livello locale, per la stipula di una polizza vita volta ad assicurare i dipendenti iscritti alla medesima Cassa contro il rischio di morte da malattia, con un capitale assicurato non inferiore a € 25.000,00.

l) -Comunicazioni sindacali
Le comunicazioni sindacali possono essere inviate ai lavoratori anche utilizzando la casella di posta elettronica eventualmente in uso presso l’Azienda.

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