Articolo 16 – Condizioni igieniche e sanitarie – igiene del lavoro

Articolo 16

Fermo restando quanto stabilito dal D. Lgs. n. 626/1994 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, le Aziende sono impegnate ad incontrarsi con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con le Rappresentanze Sindacali o, in mancanza, con il personale per esaminare eventuali problematiche connesse con le condizioni igienico-sanitarie dell’ambiente di lavoro, compresi eventuali problemi derivanti dal fumo passivo, al fine di ricercare le conseguenti iniziative da adottare.

Durante il periodo di gravidanza e di allattamento, la lavoratrice non sarà adibita a videoterminale (adibizione di cui all’art. 51 del D. Lgs 626/1994), salvo che non siano adottate tecnologie a cristalli liquidi.

Durante il periodo di gravidanza, la lavoratrice adibita al servizio di cassa potrà, su sua richiesta, essere adibita ad altra mansione nell’ambito della stessa unità operativa. Qualora, per esigenze tecnico-organizzative, ciò non sia possibile, la lavoratrice potrà essere trasferita ad altra unità operativa, avendo riguardo nella scelta della destinazione a che il trasferimento, compatibilmente con le esigenze aziendali, sia il meno gravoso possibile per la lavoratrice medesima.

Nell’eventualità che le misure di sicurezza igienico ambientali non siano concordemente condivise, l’esame della questione sarà effettuata in sede regionale, presso la Federazione.

Per quanto riguarda i controlli sanitari di medicina preventiva, la Federazione impegna le Banche a far effettuare, su richiesta dei dipendenti, detti controlli, riconoscendo permessi retribuiti e rimborso integrale delle spese all’uopo sostenute, purché detti controlli siano eseguiti presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private convenzionate.

E’ prevista, per ciascun dipendente, la possibilità di effettuare i controlli di cui sopra con cadenza biennale.

Salvo che intervengano successivi accordi tra le parti stipulanti del presente contratto, le visite e gli esami ammessi al rimborso alle condizioni di cui sopra sono i seguenti:
esame emocromocitometrico, V.E.S., P.S.A., glicemia, azotemia, proteinemia con elettroforesi totale e frazionata, transaminasi ossalacetica e piruvica, colesterolemia totale e frazionata, trigliceridemia, bilirubinemia totale e frazionata, sideremia, urine, latticodeidrogenasi, calcemia, fosforemia, sodiemia, potassiemia, uricemia, creatinina, cloremia, radiografia del torace se del caso e solo per i dipendenti con età superiore ai 35 anni – per gli altri tine test – elettrocardiogramma, pap-test, visita oculistica, visita internistica e, su indicazione del medico internista, visita ginecologica o visita urologica o altra visita specialistica.

Il suddetto trattamento assorbe, fino a concorrenza, analoghi trattamenti aziendali in vigore.

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