Articolo 15 – Trasporto valori

Articolo 15

La Federazione e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto convengono sulla opportunità che il trasporto dei valori venga effettuato, nella generalità dei casi, a mezzo di furgoni blindati.

Ove non sia possibile l’uso di furgoni blindati, le Banche dovranno comunque coprire i valori trasportati con massimali assicurativi, portando riservatamente a conoscenza del personale addetto i massimali stessi e le connesse norme da applicare per il trasporto dei valori.

Dichiarazione a verbale
Con riferimento alle rimesse di valori, la Federazione si impegna a individuare procedure per la predisposizione di dette rimesse atte a sollevare i lavoratori dalla responsabilità personale.

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