Articolo 13 – Mobilita’ – missioni – trasferimenti

Articolo 13

Nell’ambito di una condivisa politica di mobilità, le Banche esamineranno con particolare considerazione le richieste di trasferimenti a diversa unità produttiva avanzate dal personale, compatibilmente con le esigenze operative e le attitudini dei richiedenti, all’uopo tenendo conto delle priorità delle richieste stesse.

I lavoratori interessati al passaggio ad altra Banca potranno inviare domanda anche alla Federazione.

La Federazione, in sede di riunioni periodiche di cui all’art. 17 del C.C.N.L, riferirà su dette domande ai fini di una valutazione della materia.

Le Aziende devono comunicare per iscritto ad ogni dipendente la sede di lavoro e le successive diverse destinazioni, specificando se trattasi di trasferimento o missione temporanea, a norma del C.C.N.L..

Al lavoratore che venga trasferito ad iniziativa dell’Azienda in una sede di lavoro ubicata in altro comune, va riconosciuta la seguente indennità mensile per il periodo di tre mesi, commisurata alla distanza fra la nuova e la precedente sede di lavoro:

– da 25 a 50 chilometri: € 150,00;
– oltre 50 chilometri: € 300,00.

L’indennità non compete nel caso in cui, a seguito del trasferimento, la nuova sede di lavoro sia più vicina alla residenza/dimora del lavoratore rispetto alla sede precedente.

In applicazione di quanto stabilito dall’art. 60 del C.C.N.L. in materia di missioni non a corto raggio che superino le 4 giornate nel mese, il trattamento ivi previsto va applicato anche ai casi di missione non a corto raggio di almeno 5 giornate lavorative che si svolgano con continuità temporale tra la fine di un mese e l’inizio del mese successivo.

Viene convenuto che, qualora il lavoratore faccia uso di autovettura privata su disposizione dell’Azienda, resa di norma per iscritto, per ragioni di servizio o per partecipazione a corsi di formazione e si verifichi un incidente con danni a detta autovettura – ivi compresi i cristalli – che non siano coperti da assicurazione o risarciti da terzi, ovvero l’autovettura subisca danni per atti vandalici, eventi naturali, eventi socio-politici, l’Azienda provvederà al rimborso delle spese sostenute per la riparazione, direttamente o mediante assicurazione. Nelle ipotesi anzidette di utilizzo dell’autovettura privata, l’Azienda provvederà a coprire anche i danni, che non siano già coperti da assicurazione, derivanti dal furto dell’autovettura, direttamente o mediante assicurazione.

Ricorrendo ipotesi di colpa grave del lavoratore, si procederà ad esame in sede sindacale.

In caso di riparazione di danni, il lavoratore dovrà consegnare preventivo di spesa prima che inizino i lavori di riparazione e fattura al termine degli stessi.

Dichiarazioni a verbale
Le parti, in relazione agli accordi nazionali che prevedono il meccanismo di determinazione dei rimborsi chilometrici ai dipendenti per uso di autovettura privata per motivi di lavoro, si impegnano a predisporre entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, apposito meccanismo regionale qualora, in ambito nazionale, quello esistente non venisse opportunamente adeguato rispetto all’andamento effettivo dei prezzi del carburante.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 23, sesto comma, del C.C.N.L., per i lavoratori che non abbiano ancora maturato i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero non abbiano i requisiti per l’accesso al trattamento a carico del “Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito cooperativo” di cui al DM 28/04/2000, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, la Federazione Veneta si impegna a ricercare le soluzioni che consentano il ricollocamento di tale personale in esubero all’interno del Movimento veneto del credito cooperativo.

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