Articolo 12 – Lavoro a tempo parziale – trasformazione del contratto

Articolo 12

A specificazione ed integrazione di quanto previsto dall’allegato E al C.C.N.L. (disciplina del lavoro a tempo parziale), si conviene quanto segue.

Le Aziende sono tenute ad accogliere richieste di trasformazione da contratto a tempo pieno a contratto a tempo parziale nelle misure di seguito specificate, tenuto conto dell’organico complessivo rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento:
– per le aziende fino a 150 dipendenti: una unità ogni 25 dell’organico;

– per le aziende con oltre 150 dipendenti: sei unità aumentate di una ulteriore unità ogni 20 addetti dell’organico eccedente i 150 dipendenti.

Per il computo dell’organico complessivo aziendale le unità a tempo parziale vanno riproporzionate e le eventuali frazioni superiori a 0,5 risultanti dall’applicazione della formula di cui al comma precedente vanno arrotondate all’unità superiore.

Per l’accoglimento delle domande di trasformazione si individuano i seguenti criteri preferenziali:

– salute del lavoratore;

– assistenza a figli/equiparati portatori di handicap grave;

– assistenza al coniuge/convivente, a figli/equiparati, a genitori gravemente ammalati;

– necessità di accudire a figli di età inferiore a 3 anni;

– necessità di accudire a figli di età inferiore a 14 anni;

– motivi di studio (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal primo comma dell’art. 68 C.C.N.L.).

I suddetti criteri vanno tenuti in considerazione anche per l’eventuale accoglimento di domande eccedenti la misura sopra prevista.

I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato ed eventualmente rinnovabili.

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