Articolo 10 – Permessi

Articolo 10

Richiamate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 e al Decreto Interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, quale disposizione di migliore favore ed a precisazione delle ipotesi previste dall’art. 54 del C.C.N.L., vanno concessi permessi retribuiti nelle seguenti occasioni e misure:

– per nascita di figli, due giorni;

– per decesso o grave infermità documentata del coniuge (o convivente more-uxorio), di parenti fino al 2° grado e di affini fino al 2° grado conviventi: tre giorni;

– per comprovate visite specialistiche, cui i lavoratori stessi ovvero i figli minori debbano sottoporsi, il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di un giorno;

– per comprovati esami diagnostici di particolare complessità (quali, ad esempio, TAC, Risonanza magnetica, colonscopia, gastroscopia) cui i lavoratori stessi ovvero i figli minori debbano sottoporsi, il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di un giorno;

– per ricovero di familiari conviventi, il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di un giorno;

– per assistenza a familiari conviventi in caso di intervento chirurgico, un giorno.

Su richiesta dei lavoratori interessati, vanno inoltre concessi i seguenti permessi non retribuiti:

– per figli/equiparati conviventi a carico, che risultino portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 50 ore annue;

– per necessità di inserire, per la prima volta, il figlio/equiparato all’asilo nido o alla scuola materna, permessi non retribuiti fino ad un massimo di una settimana;

– per le malattie di figli/equiparati, estensione fino a 10 anni di età del bambino della previsione di cui al secondo comma dell’art. 47 D.Lgs. 26/03/2001, n.151.

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