Articolo 9 – Corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento

Articolo 9

Le parti si danno atto che la formazione rappresenta uno strumento di primaria importanza e un valore strategico per il Credito Cooperativo.

Si conviene sul fatto che i corsi di formazione organizzati e promossi dalla Federazione Veneta sono coerenti con le finalità della formazione continua prevista dall’art. 63 del C.C.N.L. e soddisfano all’obbligo stabilito dal secondo comma di detto art. 63.

Si concorda che la formazione annuale di cui al secondo comma dell’art. 63 del C.C.N.L. potrà essere cumulata ed esaurita nell’arco di un biennio, fermo restando quanto previsto al terz’ultimo comma e segg. dell’art. 63 medesimo.

a) Formazione per nuovi assunti

La Federazione organizza corsi di formazione aperti a tutti i nuovi assunti, da svolgere durante il normale orario di lavoro ed entro il primo anno di servizio.

I corsi avranno durata non inferiore a 10 giorni lavorativi, con partecipazione limitata a circa 20-25 dipendenti per corso, ed avranno cadenza annuale, con reiterazione fino ad esaurimento dei nuovi assunti.

L’avvio ai corsi e la partecipazione agli stessi é obbligatoria, rispettivamente da parte delle Banche e da parte dei lavoratori.

La finalità dei corsi é quella di agevolare i nuovi assunti nell’inserimento presso le Banche: detti corsi verteranno, pertanto, sia su materie professionali (ad esempio: cooperazione di credito, economia, tecnica bancaria, normative giuridiche su operazioni di cassa, servizi di tesoreria, ecc.) che su aspetti operativi e relazionali.

Durante lo svolgimento dei corsi é previsto l’intervento delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto per 2 ore, da gestire collegialmente, sugli aspetti istituzionali dei rapporti sindacali e dei rapporti di lavoro.

Ai corsi per neo assunti sono equiparati i corsi di avviamento al lavoro in banca frequentati presso la Federazione, o strutture ad essa collegate, entro l’anno precedente l’assunzione, che presentino caratteristiche equivalenti a quelle di cui al presente comma, integrati dalla formazione sindacale successivamente all’assunzione.

b) Formazione di qualificazione e specializzazione
La Federazione organizza annualmente corsi di qualificazione e specializzazione riguardanti differenti ambiti.

Le parti si danno atto che la formazione di specializzazione costituisce parte integrante dei percorsi di carriera del personale.

c) Formazione di aggiornamento e addestramento
La Federazione organizza annualmente incontri di aggiornamento tecnico-professionale per addetti di settore o da destinare al settore, con l’obiettivo di attualizzare i livelli di competenza tecnica dei lavoratori.

d) Disposizioni generali

Le Banche sono impegnate a svolgere il programma formativo nella sua integralità, con riferimento sia alla formazione in orario di lavoro che a quella fuori orario.

Le Banche consegneranno annualmente ai singoli dipendenti il resoconto delle iniziative di formazione alle quali ciascuno ha partecipato, conservandone copia nei rispettivi fascicoli personali.

La Federazione fornirà alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, in via preventiva e comunque entro il 31 dicembre, il programma annuale della formazione con specificazione di durata, date e modalità di svolgimento; le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, in apposito incontro, potranno formulare osservazioni in merito ai corsi in programma.

Le parti convengono che l’autoformazione, svolta con l’ausilio di adeguati supporti cartacei e/o informatici, è da considerarsi come strumento formativo a tutti gli effetti e, qualora svolta durante il normale orario, la stessa va realizzata in locali chiusi al pubblico e senza alcuna interruzione per attività lavorative.

Le parti stipulanti del presente contratto si incontreranno annualmente per verificare le modalità di esecuzione nonchè la partecipazione effettiva ai corsi e, a fronte di esigenze di aggiornamento per evoluzione delle mansioni in dipendenza di innovazioni tecnologiche, convengono di incontrarsi di volta in volta per definire le modalità di svolgimento del necessario addestramento.

Nel caso di docenza affidata a personale interno, le Banche garantiranno agli incaricati la possibilità di preparare l’intervento formativo durante il normale orario di lavoro.

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