Articolo 4 – GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

Articolo 4

Ferma restando la competenza in materia dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e in considerazione dell’importanza che riveste la puntuale applicazione delle disposizioni recate dal d.gs. 626 e successive modificazioni, l’Azienda manifesta la propria disponibilità a informare le OO.SS. firmatarie del presente accordo, su specifiche iniziative aventi carattere generale inerenti il sistema di garanzie volte alla sicurezza del lavoro.

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