Articolo 1 – Criteri generali per gli inquadramenti e lo sviluppo professionale del Personale appartenente alle Aree Professionali ed al 1° e 2° livello retributivo dei Quadri Direttivi che svolgono mansioni comportanti responsabilità gerarchiche

Articolo 1

A) Presso la Direzione Generale

– al lavoratore/lavoratrice preposto ad un reparto in cui siano addette, in via continuativa e prevalente, almeno 9, almeno 6 ovvero almeno 4 risorse (escluso in ogni caso il preposto) è riconosciuto, rispettivamente, il II livello retributivo della categoria dei quadri direttivi, il I livello retributivo della medesima categoria ovvero il IV livello retributivo della III area professionale;
– al lavoratore/lavoratrice, in possesso di elevata preparazione professionale e/o di particolare specializzazione che – nell’ambito di una unità organizzativa o di un comparto – coordina e/o controlla il lavoro di almeno 5 ovvero almeno 3 risorse appartenenti alla III area professionale, addetti all’unità organizzativa o comparto medesimi in via continuativa e prevalente, è riconosciuto, rispettivamente il IV ovvero il III livello retributivo della III area professionale.

B) Presso le Aree e le Filiali

– al lavoratore/lavoratrice preposto ad un ufficio in cui siano addette, in via continuativa e prevalente, almeno 9, almeno 6, almeno 4 risorse (escluso in ogni caso il preposto) è riconosciuto, rispettivamente, il II livello retributivo della categoria dei quadri direttivi, il I livello retributivo della medesima categoria ovvero il IV livello retributivo della III area professionale.

Torna su