Articolo 30 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo IV Disposizioni varie e generali: Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali

Articolo 30

I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all’articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.

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