Articolo 29 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo IV Disposizioni varie e generali: Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali

Articolo 29

Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 si siano costituite nell’ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall’articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva.

Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell’articolo 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo restano immutati.

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