Articolo 9 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo I Della libertà e dignità del lavoratore: Tutela della salute e dell’integrità fisica

Articolo 9

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

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