Articolo 8 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo I Della libertà e dignità del lavoratore: Divieto di indagini sulle opinioni

Articolo 8

È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.

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