Articolo 10 – Misure volte alla sicurezza nell’ambiente di lavoro

Articolo 10

Nel ribadire l’importanza della corretta e puntuale applicazione del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, l’Azienda manifesta la propria disponibilità a recepire l’istituzione ed elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Per ogni dipendente la cui mansione preveda l’accesso a cantieri (Building Manager, Progettisti, Yards Manager) l’Azienda si impegna a garantire che vengano esperite tutte le forme e i provvedimenti per assicurare la sicurezza sui luoghi di lavoro ed a fornire la dotazione di appositi Dispositivi di Protezione Individuale.

In merito all’attrezzatura di luoghi adatti alla fruizione delle pause del lavoro in tutte le sedi ove siano presenti lavoratori definibili come “videoterminalisti”, così come definiti dal D.Lgs. 81/08, l’Azienda si impegna ad ottemperare scrupolosamente a quanto prescritto dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 8 del 3 marzo 2005.

Per quanto riguarda l’utilizzo delle auto di servizio per l’espletamento di missioni, al fine di garantire un corretto e funzionale stato di manutenzione dei veicoli in oggetto, l’Azienda si impegna a gestire l’effettuazione sistematica della manutenzione attraverso la conclusione di accordi specifici con soggetti incaricati ad effettuare tali interventi manutentivi.

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