Articolo 9 – Premio Aziendale

Articolo 9

Tenuto conto di quanto previsto al titolo nel CCNL 12 febbraio 2005 nonché delle vantazioni congiunte effettuate – anche in riferimento alla situazione eccezionale connessa alle imminenti modifiche di perimetro di Gruppo ed al conseguente successivo mutamento del quadro societario -, le Parti, con l’intento di procedere all’individuazione di indicatori e criteri di applicazione in grado di mantenere un principio di continuità e coerenza, anche di natura economica, con gli indicatori/criteri precedentemente utilizzati, convengono che nel rispetto di quanto previsto dall’ari. 41, comma 5, nelle aziende del Gruppo che presentino un risultato delle attività ordinarie positivo il Premio di Produttività medio di riferimento è determinato identificando due quote, a) e b), rispettivamente associate ai seguenti indicatori:

a) Indicatore di redditività di Gruppo perimetro Italia: utile netto (avendo a riferimento il bilancio appositamente predisposto per l’aggregato delle Aziende del Gruppo perimetro Italia, redatto secondo i criteri contabili IAS/IFRS). La quota a) del premio di produttività potrà variare secondo gli scostamenti del valore pro-capite dell’anno di riferimento rispetto a quello dell’anno precedente, individuati nella tabella di seguito riportata:

tabella 1

b) Indicatore di produttività della singola azienda: risultato di gestione (avendo a riferimento il risultato di gestione della singola azienda come esposto nel bilancio appositamente predisposto per l’aggregato delle Aziende del Gruppo perimetro Italia). La quota b) del premio di produttività potrà variare secondo gli scostamenti del valore pro-capite dell’anno di riferimento rispetto a quello dell’anno precedente, individuati nella tabella di seguito riportata:

tabella 2

L’importo medio unitario lordo del Premio di Produttività per l’anno di riferimento è dato dalla somma delle corrispondenti quota a) e quota b).
Qualora il risultato delle attività ordinarie sia negativo – al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione dei crediti e delle partecipazioni, queste ultime laddove imputate al risultato ordinario – non si procederà all’erogazione del premio di produttività.

Per la determinazione delle cifre da erogare al personale inquadrato nelle varie aree/categorie/livelli viene preso a riferimento un parametro medio risultante dalle retribuzioni tabellari a scatto zero del personale in servizio al 31 dicembre dell’anno di competenza (base 100 = I area professionale): per convenzione in riferimento agli esercizi che vengono definiti nel presente accordo tale parametro è stabilito nella misura di 156,54.

Ai Quadri Direttivi di IV livello titolari di “ruolo chiave” viene riconosciuto un trattamento aggiuntivo, connesso al suddetto “ruolo”, nelle seguenti misure lorde:

Ruolo Chiave 3 Euro 516,00
Ruolo Chiave 2 Euro 361,52
Ruolo Chiave 1 Euro 206,58

II premio di produttività viene corrisposto, sotto forma di “una tantum”, con le competenze del mese di giugno dell’anno successivo a quello dell’esercizio cui si riferisce, a tutto il personale che abbia superato il periodo di prova e non abbia riportato, per il medesimo esercizio, un giudizio di sintesi negativo (inadeguato).

Il premio di produttività non viene computato nel Trattamento di Fine Rapporto.

Nel caso di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno (con esclusione dei dimissionari che non abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia e dei Lavoratori/Lavoratrici il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per giusta causa o giustificato motivo soggettivo), il premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l’eventuale frazione.

Il premio di produttività per il personale a tempo parziale è proporzionato alla durata dell’orario di lavoro osservato.

Nei casi di assenza dal servizio il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza, secondo quanto previsto dall’art. 41, 8° e 9° comma, del CCNL 12/2/2005; a tali fini le Parti convengono di non considerare le eventuali assenze connesse alla fruizione di permessi orari in base alle norme di legge vigenti in materia, da dipendenti in allattamento o da lavoratori/lavoratrici disabili in situazioni di gravita o che assistano figli o genitori disabili in situazioni di gravita.

Il premio di produttività si applica anche ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, secondo le tipologie contrattuali tempo per tempo previste dal CCNL ABI (attualmente apprendistato e inserimento).

Le Parti convengono che in presenza di straordinari eventi aziendali di portata significativa si darà corso ad una verifica congiunta degli eventuali effetti di tali eventi sugli elementi assunti a riferimento per la determinazione del premio di produttività. Ove ritenuto necessario si valuteranno in tale sede eventuali modificazioni e/o revisioni idonee a garantire comunque, a fronte delle mutate condizioni, la coerenza dei parametri individuati per la determinazione del premio.

ESERCIZIO 2007 (erogazione 2008)

Le Parti convengono che – ricorrendo i presupposti dianzi indicati – per l’esercizio 2007 (erogazione 2008) a favore dei Lavoratori/Lavoratrici verranno corrisposti le medesime quote “a” e “b” precedentemente identificate (con riferimento alla figura media), corrispondenti in caso di sostanziale invarianza di risultati a complessivi 2.900 Euro medi lordi (1.450 euro quota “a” e 1.450 euro quota “b” ) riparametrati sulla base della tabella di seguito riportata.

tabella 3

Parimenti le Parti convengono di proseguire la sperimentazione, già avviata con risultati positivi, della ristrutturazione del Premio medesimo secondo quanto indicato nella medesima tabella, consentendo ai singoli lavoratori, su base opzionale, di destinare il versamento alla propria posizione pensionistica individuale di un importo di 600 Euro riparametrato a fronte di una corrispondente ristrutturazione del premio di 500 Euro (sempre con riferimento alla figura media).

tabella 4

ESERCIZIO 2008 (erogazione 2009)

Le Parti convengono che – ricorrendo i presupposti dianzi indicati – per l’esercizio 2008 (erogazione 2009) a favore dei Lavoratori/Lavoratrici verranno corrisposti le medesime quote “a” e “b” precedentemente identificate (con riferimento alla figura media), corrispondenti in caso di invarianza di risultati rispettivamente a 1.575 euro e 1.575 euro, pari a complessivi 3.150 Euro medi lordi rparametrati sulla base della tabella di seguito riportata.

tabella 5

Parimenti le Parti convengono di proseguire la sperimentazione, già avviata con risultati positivi, della ristrutturazione del Premio medesimo secondo quanto indicato nella medesima tabella, consentendo ai singoli lavoratori, su base opzionale, di destinare il versamento alla propria posizione pensionistica individuale di un importo di 600 Euro riparametrato a fronte di una corrispondente ristrutturazione del premio di 500 Euro (sempre con riferimento alla figura media).

tabella 6

Nota a verbale
In considerazione della natura e della durata del rapporto di lavoro di somministrazione, le Parti definiscono che – a decorrere dalla data del presente accordo e per tutta la durata della sua vigenza – il premio di produttività erogabile al personale con rapporto di lavoro temporaneo superiore a tre mesi (riferito all’intero periodo lavorato):

– viene determinato in 1.900,00 Euro;
– e viene erogato in dodicesimi per i mesi interi, al termine del periodo di servizio,
sulla base di una valutazione di adeguatezza della prestazione.

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