Appendice n. 2
Le Parti nazionali invitano le Fonti istitutive aziendali a prevedere la corresponsione di una quota aggiuntiva dell’1%, sulla contribuzione datoriale di finanziamento dei regimi di previdenza complementare, in favore dei lavoratori/lavoratrici iscritti ai regimi stessi assunti successivamente al 19 dicembre 1994, al ricorrere delle seguenti condizioni:
– che il contributo sia inferiore rispetto a quello previsto a favore del personale, c.d. “vecchio iscritto” ai sensi del d.lgs. n. 124 del 1993, che, nell’ambito del regime previdenziale avente le medesime caratteristiche, abbia lo stesso inquadramento;
– che, comunque, non si superi il limite della contribuzione prevista per detto personale che abbia il medesimo inquadramento;
– che la corresponsione della quota aggiuntiva non determini il superamento del tetto del 3% di contribuzione complessiva.