Allegato 6
1. In caso di risuluzione del rapporto di lavoro ai senti della lett. a) dell’art. 77, l’indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti misure:
** vedi tabella preavviso 1)
Qualora la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa del lavoratore/lavoratrice, questi è esonerato dall’obbligo del preavviso.
2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. b) dell’art. 77, il preavviso -o in difetto la corrispondente indennità – compete nelle seguenti misure:
** vedi tabella preavviso 2)
3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai senti della lett. c) dell’art. 77, il preavviso – o in difetto la corrispondente indennità – compete nelle seguenti misure:
** vedi tabella preavviso 3)
4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensidella lett. g) dell’art. 77, l’indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti misure:
** vedi tabella preavviso 4)
Ai fini della presente tabella:
– si considera l’anzianità di effettivo serviio del lavoratore/lavoratrice
– per trattamento di previdenza “aziendale migliorativo” si intende quello per il quale il lavoratore/lavoratrice venga a beneficiare i un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie.