Art. 100
1. L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni nonché per il personale di cui agli artt. 3 e 4), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.
2. A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per:
– fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate;
– continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).
3. La riduzione di orario di cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.
4. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:
– su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;
– dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
– comprendente la domenica;
– in turni;
– di cui all’art. 101, comma 4.
5. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
6. A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d’orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso alla competente Direzione, nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora.
7. Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) – non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al comma 3 dell’art. 101 – per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.
8. In via transitoria, per gli anni 2012-2018 la dotazione di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta di 7 ore e 30 minuti e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l’occupazione. Per il medesimo periodo non trova applicazione il primo alinea del comma 2. Analoga riduzione si applica nei confronti dei lavoratori a tempo parziale sulla dotazione di cui all’art. 35, comma 15, lett. d), del presente contratto.