Articolo 13 – Norme in pendenza di procedimento penale

Articolo 13

Il lavoratore sottoposto a procedimento per reato non colposo, deve darne immediata notizia all’Agenzia Generale.
Il lavoratore che, a seguito di procedimento penale, subisca limitazioni di libertà personale, è sospeso dal servizio e per esso resta altresì sospesa, a decorrere dal 31° giorno successivo, la corresponsione della retribuzione fino a che tale limitazione permanga.
Qualora non vi sia limitazione della libertà personale o la limitazione venga a cessare, l’Agenzia Generale determina se il lavoratore debba o meno essere sospeso dal servizio, pur continuando ad essergli corrisposta la retribuzione.
Il periodo di sospensione sarà comunque computabile a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità.
Le disposizioni che precedono non modificano in nessun modo la facoltà dell’Agenzia Generale di procedere, ove del caso, alla risoluzione del rapporto di lavoro.

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