Articolo 124
L’Azienda ha facoltà di chiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari servizi (personale necessario per l’estrazione dei valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati all’utenza); in tal caso gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione all’Azienda, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.
Al personale di cui al comma che precede, nei casi di cui sopra, spettano i trattamenti di seguito indicati:
indennizzo di euro 30,68, ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di euro 13,95;
rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso di intervento;
compenso per il lavoro straordinario per la durata dell’intervento medesimo, con un minimo di euro 18,42.
L’Azienda provvederà a predisporre opportune turnazioni per il personale di cui sopra; nell’ambito dei lavoratori designati dall’Azienda stessa verrà data la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso.