Articolo 120 – CAPITOLO XX – ORARIO DI LAVORO Adibizione a macchine

Articolo 120

Il lavoratore addetto alle macchine contabili non può essere adibito continuamente ed esclusivamente alle medesime per oltre sei ore al giorno, salvo l’obbligo di completare altrimenti il proprio orario di lavoro.
Per il lavoratore addetto a comuni macchine per scrivere e per calcolo, che venga impiegato in modo esclusivo e continuativo su tali macchine, va disposta interruzione giornaliera di detto lavoro per un’ora, durante la quale va adibito ad altro lavoro.
Per il personale addetto a macchine perforatrici, per l’intero orario settimanale di lavoro, va disposta pausa giornaliera di 30 minuti, da ripartire in due periodi, od altra soluzione equivalente.

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