Articolo 118
La disciplina dell’orario settimanale è la seguente.
Per il personale inquadrato nelle tre aree professionali, di cui alla presente parte speciale, l’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti.
Per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni l’orario settimanale è fissato in 40 ore.
Il lavoratore all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per:
fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate;
continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al 2° comma (ovvero, al 3° comma per il personale ivi indicato), riversando nella banca delle ore di cui all’art. 127, la relativa differenza (23 ore annuali).
Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 18,15 ed entro le 19,15, ai lavoratori compete l’indennità giornaliera di euro 3,49 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19,15, ai lavoratori compete la riduzione di 1 ora dell’orario settimanale, oltre all’indennità di turno di euro 4,08 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:
su 4 (4 giorni per 9 ore) o su 6 (6 giorni per 6 ore) giorni;
dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
comprendente la domenica;
in turni.
Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
Per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 vanno dedotte annualmente, dall’orario di cui al presente articolo, 15 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, alla competente Direzione, nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 ora.
Per il personale assunto successivamente al 31.12.2000 la deduzione annuale di cui al comma precedente è pari a 7 ore e 30 minuti.
L’utilizzazione delle ore di cui ai precedenti due commi non può avvenire contemporaneamente da parte di più di 1 lavoratore nelle Aziende fino a 15 dipendenti e del 15% del personale in forza nelle Aziende con più di 15 dipendenti.