Allegati – Decreto Legislativo 626/1994
Allegato IV – Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale

Allegato IV

Dispositivi di protezione della testa
– Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie);

– Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera);

– Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).

Dispositivi di protezione dell’udito

– Palline e tappi per le orecchie;

– Caschi (comprendenti l’apparato auricolare);

– Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l’industria;

– Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;

– Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.

Dispositivi di protezione degli occhi e del viso

– Occhiali a stanghette;

– Occhiali a maschera;

– Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili;

– Schermi facciali;

– Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

– Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive;

– Apparecchi isolanti a presa d’aria;

– Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile;

– Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori;

– Scafandri per sommozzatori.

Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia

– Guanti:
contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);
contro le aggressioni chimiche;
per elettricisti e antitermici;

– Guanti a sacco;

– Ditali;

– Manicotti;

– Fasce di protezione dei polsi;

– Guanti a mezze dita;

– Manopole.

Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe

– Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;

– Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido;

– Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;

– scarpe e soprascarpe con suola anticalore;

– scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;

– scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;

– scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;

– scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;

– scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;

– stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;

– zoccoli;

– ginocchiere;

– dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;

– ghette;

– suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);

– ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.

Dispositivi di protezione della pelle

– Creme protettive/pomate.

Dispositivi di protezione del tronco e dell’addome

– Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);

– giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;

– giubbotti termici;

– giubbotti di salvataggio;

– grembiuli di protezione contro i raggi X;

– cintura di sicurezza del tronco.

Dispositivi dell’intero corpo

– Attrezzature di protezione contro le cadute;

– attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);

– attrezzature con freno “ad assorbimento di energia cinetica” (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);

– dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).

Indumenti di protezione

– Indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute);

– indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);

– indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;

– indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;

indumenti di protezione contro il calore;

– indumenti di protezione contro il freddo;

– indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;

– indumenti antipolvere;

– indumenti antigas;

– indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.), fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;

– coperture di protezione.

Allegato così modificato dall’art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

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