Articolo 96-bis
1. Il datore di lavoro che intraprende un’attività lavorativa di cui all’art. 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all’art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall’effettivo inizio dell’attività.
Articolo inserito dall’art. 25, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.