Articolo 92
1. Il medico competente è punito:
– a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 516,00 Euro a 3098,00 Euro per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 72-decies, comma 3, primo periodo e comma 6; 72-undecies;86, comma 2 bis (1); (*)
– b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 258,00 Euro a 1549,00 Euro per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3, e 70, comma 2.
Articolo modificato dall’art. 24, del D.Lgs. 19/3/96, n. 242., e successivamente, così modificato dall’art. 11, comma 2, D.Lgs. 25/2/2000, n. 66. e dall’art. 3 del D.Lgs. 25/2002
Sanzioni espresse in €uro come previsto dall’art. 51, comma 3, del Dlgs 213/98.