Articolo 26 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo III Dell’attività sindacale: Contributi sindacali

Articolo 26

I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale.

(Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale) (4) (4/a).

(Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all’associazione da lui indicata) (4/a).

(7/cost)

(4) Comma così sostituito dall’art. 18, L. 23 luglio 1991, n. 223.

(4/a) Il D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in esito al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, n. 85), ha abrogato, decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l’art. 26, commi secondo e terzo, L. 20 maggio 1970, n. 300.

(7/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-26 marzo 1998, n. 76 (Gazz. Uff. 1° aprile 1998, n. 13, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, nel testo risultante dall’abrogazione parziale dichiarata dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione.

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