Articolo 11 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo I Della libertà e dignità del lavoratore: Attività culturali, ricreative e assistenziali

Articolo 11

Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell’azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell’art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

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