Articolo 1 – 20 maggio 1970, n. 300 – Titolo I Della libertà e dignità del lavoratore: Libertà di opinione

Articolo 1

I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.

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