Art. 11 – Garanzie volte alla Sicurezza del lavoro – Tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro

Art. 11

Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in conformità alle previsioni di cui al D,Lgs.l9/9/94 n,626 e successive modificazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono attribuiti anche i compiti di cui alFart.9 della L.20 maggio 1970 n.300.

Torna su