Art. 9 – Pari Opportunità

Art. 9

In relazione al nuovo assetto inquadramentale e di sviluppo professionale, le Parti confermano la scelta di assicurare pari opportunità formative e di crescita professionale a tutto il Personale senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di carichi familiari, di condizioni personali e sociali,

In tale contesto, le Parti ritengono che vada posta particolare attenzione alla situazione delle lavoratrici e del Personale a part-time.
Per quanto riguarda il Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, ovvero rientrato in servizio dopo lunghe assenze, ovvero destinatario delle previsioni della 1. 104/92 o della 1. 68/99, nonché il Personale impegnato prevalentemente in attività sindacale, potranno essere previsti specifici piani formativi finalizzati alla valorizzazione delle professionalità e potenzialità, assicurando a detto Personale pari opportunità professionali e di sviluppo.

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