Articolo 21 – 8 marzo 2000, n. 53 – Capo VI Norme finanziarie: Copertura finanziaria

Articolo 21

1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni degli articoli da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge, valutato in lire 298 miliardi annue a decorrere dall’anno 2000, si provvede, quanto a lire 273 miliardi annue a decorrere dall’anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, concernente il Fondo per l’occupazione; quanto a lire 25 miliardi annue a decorrere dall’anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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