Articolo 18 – 8 marzo 2000, n. 53 – Capo IV Ulteriori disposizioni a sostegno della maternità e della paternità: Disposizioni in materia di recesso

Articolo 18

1. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge è nullo.

2. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento deve essere convalidata dal Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro.

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