Articolo 11 – 8 marzo 2000, n. 53 – Capo IV Ulteriori disposizioni a sostegno della maternità e della paternità: Parti prematuri

Articolo 11

1. All’articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto”.

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