Articolo 8 – 8 marzo 2000, n. 53 – Capo II Congedi parentali, familiari e formativi: Prolungamento dell’età pensionabile

Articolo 8

1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall’articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l’età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.

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