Articolo 1 – 8 marzo 2000, n. 53 – Capo I Princìpi generali: Finalità

Articolo 1

1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:

a) l’istituzione dei congedi dei genitori e l’estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap;
b) l’istituzione del congedo per la formazione continua e l’estensione dei congedi per la formazione;
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

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