Articolo 57 – Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Articolo 57 Le disposizioni del presente contratto vanno considerate inscindibilmente nel loro complesso, essendo esclusa, anche per questo motivo, espressamente ogni possibilità di applicazione di norme, consuetudini, usi locali o di piazza. I rapporti tra l’Agente Generale e i lavoratori dipendenti sono regolati, per quanto concerne la materia del presente contratto, esclusivamente dalle disposizioni in …
Articolo 57 – Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Leggi tutto »