Gli scatti per anzianità sono regolati dalle tabelle contrattualmente in atto (Allegato 2/A per il personale già alle dipendenze dell’impresa alla data di stipula del CCNL 18 dicembre 1999, Allegato 2/B per il personale assunto successivamente a tale data) ed hanno luogo alla scadenza del periodo fissato per ciascuna classe delle tabelle stesse.
Il computo dell’anzianità, ai soli fini dello scatto, è effettuato con decorrenza dal 1° del mese immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta l’assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo compreso fra il 16 ed il termine del mese; dal 1° del mese di assunzione se la stessa è stata effettuata nel periodo tra il 1° ed il 15 del mese.
Norma transitoria – La norma di cui al secondo comma del presente articolo non si applica al personale assunto antecedentemente al 15 giugno 1980.
Per detto personale, ai fini dell’anzianità di scatto, restano ferme le scadenze in essere
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