Al personale spetta il trattamento economico di cui all’Allegato n. 2.
Il trattamento economico in vigore è al lordo delle tasse, imposte, trattenute e contributi di legge o contrattuali.
Spettano, inoltre, gli assegni familiari di legge nei casi dalla stessa previsti.
Al personale delle Aree professionali D (esclusi i commessi) ed E, assunto con orario di lavoro inferiore a quello normale stabilito dall’art. 95 spetta una retribuzione in misura proporzionale alle ore settimanali che è tenuto a prestare.
Nota a verbale – Le nuove tabelle stipendiali omnicomprensive (a partire dal 2001) risultano dal conglobamento degli importi in precedenza corrisposti a titolo di tabella stipendiale, indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione.
Ciò ha esclusive finalità di semplificazione amministrativa e non deve, pertanto, produrre effetti, diretti o indiretti, a vantaggio di ciascuna delle Parti. In particolare, laddove istituti, sia del CCNL (ad eccezione di quanto disposto dal punto 7 del Regolamento per l’attuazione del trattamento di previdenza complementare) che dei Contratti Integrativi Aziendali, già esistenti alla data di entrata in vigore del CCNL 18 dicembre 1999, facessero riferimento quale base di calcolo ad uno o più dei tre elementi sopra indicati, continuerà a farsi convenzionalmente riferimento ad essi.