Le somme dovute in caso di cessazione del rapporto devono essere versate all’interessato – salvo diverse intese tra azienda e lavoratore – all’atto della cessazione dal servizio.
In caso di contestazione sull’ammontare delle spettanze, l’impresa dovrà corrispondere all’interessato la somma non contestata, senza pretendere la ricevuta liberatoria.
Per quanto riguarda il personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione, e quello di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima – Sezione Terza/Disciplina Speciale, Parte Terza (addetti al contact center vendita) la parte delle spettanze determinate sulla base dei compensi provvigionali di cui rispettivamente alla lettera b) dell’art. 145 e al terzo comma dell’art. 166 sarà corrisposta entro e non oltre 90 giorni dalla cessazione dal servizio.
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