I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il biasimo inflitto per iscritto;
c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore
a 10 giorni. In questo caso, qualora vi siano familiari a carico o ragioni di necessità, l’impresa corrisponderà, oltre agli assegni familiari di legge eventualmente spettanti, un contributo alimentare in misura del 60% della residua retribuzione normale mensile che sarebbe spettata al lavoratore/trice stesso per il deliberato periodo di sospensione; il 40% della retribuzione non spettante al lavoratore/trice per il caso di sospensione verrà devoluto ai Fondi assistenziali aziendali, in difetto al dopolavoro aziendale o, in mancanza di quest’ultimo, ad enti od istituzioni aventi finalità umanitarie.
I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità della man-
canza.
Per quanto riguarda il personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione, la retribuzione cui riferirsi per la determinazione del contributo alimentare indicato alla lettera c) è costituita dalla retribuzione di cui alla lettera a) dell’art. 145.
Per quanto riguarda il personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima – Sezione Terza/Disciplina Speciale, Parte Terza (addetti al contact center vendita), la retribuzione cui riferirsi per la determinazione del contributo alimentare indicato alla lettera c) è costituita dalla retribuzione di cui all’Allegato 4/B.
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